Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D. 15/11/2001 n. 435/01/CONS

2. Il Ministero delle comunicazioni procede, a spese del licenziatario, alla verifica degli impianti anche presso le sedi del licenziatario, che è tenuto a consentire, in qualsiasi momento, libero accesso agli incaricati.

Art. 21 - (Condivisione di infrastrutture e impianti)

1. I titolari di licenza di operatore di rete in ambito nazionale o locale, anche congiuntamente tra loro, possono impiegare anche le infrastrutture fornite da terzi e possono provvedere all'uso in comune di infrastrutture tecniche, infrastrutture civili e impianti, limitatamente alle attività oggetto della licenza e nel rispetto dei limiti previsti dalle emissioni elettromagnetiche e dai piani di assegnazione delle frequenze.

2. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 2, comma 1, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 , al fine di assicurare il rispetto della vigente normativa in materia di ambiente e tutela della salute umana, possono essere imposti agli operatori di rete, quale condizione per il rilascio delle abilitazioni alla sperimentazione e delle licenze, la condivisione di infrastrutture, impianti e infrastrutture civili nonché piani di trasferimento anche graduali.

3. Le amministrazioni pubbliche competenti rilasciano, ai titolari di licenza di operatore di rete, i provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l’accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l’installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità ed obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell’ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali.

4. Agli impianti degli operatori di rete relativi al trasporto dei segnali dai centri di produzione ai siti di diffusione si applicano le disposizioni previste all’articolo 13, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

5. L'ubicazione e l'uso comune delle infrastrutture sono oggetto di accordi commerciali e tecnici tra le parti interessate. Per eventuali controversie l’Autorità provvede secondo quanto previsto dall’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Art. 22 - (Fornitura dei servizi interattivi e della guida ai programmi)

1. Ai fini della fornitura dei servizi della società dell’informazione e dei servizi interattivi, gli operatori di rete nazionali e locali possono stabilire accordi di interconnessione fra loro ed interconnettere le loro reti ad altre reti di telecomunicazione. La disciplina degli accordi è regolata ai sensi della normativa vigente in materia di interconnessione di reti di telecomunicazione.

2. Ai fini della fornitura agli utenti del servizio della consultazione della guida di base e della sintonizzazione automatica, gli operatori di rete provvedono affinché i programmi siano identificati nel rispetto dei criteri stabiliti dalla delibera dell’Autorità n. 216/00/CONS.

3. Gli operatori di rete in ambito nazionale e locale ed i fornitori di contenuti in ambito nazionale e locale possono stabilire accordi tecnici ed economici con i soggetti autorizzati alla fornitura della guida elettronica ai programmi nel rispetto delle previsioni della delibera dell’Autorità n. 216/00/CONS per la fornitura di una guida elettronica ai programmi ricevibili dall’utente.

Art. 23 -(Durata delle licenze e revoca)

1. Le licenze hanno una validità di 12 anni e sono rinnovabili conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e possono essere cedute a terzi soltanto previo assenso del Ministero delle comunicazioni, sentita l’Autorità.

2. La licenza si estingue in caso di scadenza del termine di cui al precedente comma senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonché nei casi di rinuncia del soggetto autorizzato, di dichiarazione di fallimento ovvero di sottoposizione ad altra procedura concorsuale, salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria all’esercizio dell’attività d’impresa.

3. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio della licenza comporta la decadenza dalla medesima.

4. Se il titolare di una licenza non ottempera a una delle condizioni indicate nella licenza stessa, il Ministero delle comunicazioni, sentita l’Autorità, può sospendere, modificare o revocare la licenza individuale o imporre in maniera proporzionata misure specifiche per garantire tale ottemperanza. Il Ministero, eccetto i casi di violazioni ripetute da parte della suddetta impresa, può richiedere l'adozione di misure adeguate entro un mese a decorrere dal suo intervento. Se l'impresa ottempera a quanto richiesto dal Ministero, questo, entro due mesi dal suo intervento iniziale, adotta le conseguenti determinazioni. Se l'impresa non ottempera a quanto richiesto dal Ministero, questo, entro due mesi dal suo intervento iniziale, conferma il proprio provvedimento motivandolo. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata entro sette giorni dall'adozione.

CAPO V NORME A TUTELA DEL PLURALISMO DELL’INFORMAZIONE, DELLA TRASPARENZA, DELLA CONCORRENZA E DELLA NON DISCRIMINAZIONE

Art. 24 -(Limiti alle autorizzazioni alla fornitura dei contenuti)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 6 e 8, della legge n. 249/97 e sulla base della capacità trasmissiva determinata con l’adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva:

a) un terzo di tale capacità è riservata ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in ambito locale, ai quali può, successivamente alla pianificazione, essere assegnata, se disponibile, ulteriore capacità;

b) ad uno stesso soggetto o a soggetti fra di loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 249/97 e dell’articolo 2359, comma 3, codice civile, non possono essere rilasciate autorizzazioni in chiaro o criptate che consentano di irradiare più del 20 per cento dei programmi televisivi numerici, in ambito nazionale;

c) ad uno stesso soggetto o a soggetti fra di loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 249/97 e dell’articolo 2359, comma 3, codice civile, non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano di irradiare nello stesso bacino più di un blocco di programmi televisivi numerici, in ambito locale.

2. Uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2, commi 16,17 e 18, della legge n. 249/97 e dell’articolo 2359, comma 3, codice civile, non possono essere contemporaneamente titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito nazionale e locale. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis della legge n. 78/99, i marchi, le denominazioni e gli identificativi utilizzati per la fornitura di programmi in ambito locale devono essere distinti da quelli utilizzati da quelli utilizzati in ambito nazionale.

3. I titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito locale che operano in bacini di utenza diversi possono ottenere una autorizzazione per la trasmissione in contemporanea secondo quanto previsto dall’ articolo 21 della legge n. 223/90.

4. I soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale o soggetti fra di loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 249/97 e dell’articolo 2359, comma 3, del codice civile, sono tenuti a diffondere il medesimo programma televisivo e i medesimi programmi dati, nonché gli identificativi ad essi associati sul territorio nazionale, fatta salva l’articolazione anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico.

5. I limiti previsti dall’articolo 2 bis, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66/01 per i titolari di più di una concessione televisiva e quelli previsti al Capo VIII del presente regolamento per la concessionaria del servizio pubblico si applicano fino alla fine della fase di avvio dei mercati, termine a partire dal quale si applica il limite di cui al comma 1, lett. b.

6. Nella fase di avvio dei mercati, i programmi irradiati in tecnica digitale, qualora siano replica simultanea dei programmi irradiati in tecnica analogica, non sono computati ai fini dei limiti di cui all’articolo 2, commi 6 e 8, della legge n. 249/97.

Art. 25 -(Obblighi di trasparenza del fornitore di contenuti)

1. I soggetti titolari di più di una autorizzazione come fornitore di contenuti mantengono una contabilità separata per ciascuna autorizzazione.

2. Il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi adotta un sistema contabilità separata per ciascuna attività oggetto di autorizzazione .

Art. 26 -(Vincoli di utilizzo delle radiofrequenze)

1. L’operatore di rete può utilizzare le frequenze di emissione per la fornitura di tutti i servizi di comunicazione sonora, visiva e multimediale ed è soggetto al vincolo di:

a) utilizzare prevalentemente, rispetto a servizi dati e interattivi, le radiofrequenze assegnate per la diffusione dei programmi televisivi dei fornitori di contenuti autorizzati;

b)utilizzare effettivamente le radiofrequenze assegnate consentendo di soddisfare le richieste di accesso alla rete da parte dei fornitori di contenuti autorizzati;

c) rispettare i criteri di cui al successivo articolo 29 in materia di obblighi di accesso da parte dei fornitori di contenuti non riconducibili direttamente o indirettamente all’operatore di rete; rispettare le direttive in materia di diffusione di messaggi gratuiti in casi di pubblica necessità secondo quanto previsto dall’articolo 10 della legge n. 223/90.

2. Nessun soggetto può essere contemporaneamente titolare di una licenza in ambito nazionale ed in ambito locale, fatti salvi i casi nei quali i blocchi di diffusione in ambito locale non sono assegnabili, a causa di assenza di richiedenti, ad operatori di rete operanti in ambito esclusivamente locale.

Art. 27

- (Obblighi di trasparenza dell’operatore di rete)

1. L’operatore di rete in ambito locale che sia anche fornitore di contenuti adotta un sistema di contabilità separata, mentre l’operatore di rete in ambito nazionale che sia anche fornitore di contenuti è tenuto alla separazione societaria.

2. L’operatore di rete è tenuto a:

a) garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili a questi ultimi, ai fini di stabilire i necessari accordi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a società collegate e controllate;

b) non effettuare discriminazioni, nello stabilire gli opportuni accordi tecnici, in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi;

c) utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete. Le informazioni ottenute non devono essere trasmesse ad altre società controllate e collegate, nonché a terzi.

Art. 28

- (Disciplina degli accordi fra operatori di rete e fornitori di contenuti e di servizi)

1. La fornitura di capacità trasmissiva nonché degli elementi ad essa connessi, da parte degli operatori di rete ai fornitori di servizi e contenuti che non siano tra loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 249/97 e dell’articolo 2359, comma 3, codice civile, avviene sulla base di una negoziazione commerciale nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento. Per la risoluzione di eventuali controversie tra operatori di rete e fornitori di contenuti si applica l'articolo 1, comma 11, della legge n. 249/97.

 

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